giovedì 19 aprile 2012

Competenze professionali alla luce della sentenza 686/2012 del Consiglio di Stato

Su diversi siti Internet si da risalto alla sentenza del Consiglio di Stato n° 686 del 09/02/2012 la quale ha affermato, contrariamente al precedente parere espresso dal CNI, che gli ingegneri civili triennali possono progettare semplici costruzioni anche in zona sismica.

Leggendo attentamente tutte le 20 pagine della sentenza, in particolare le pagine 12, 13, 14 e 15 emerge chiaramente che il parere espresso dal Consiglio di Stato ha una portata ben maggiore di quella prevista nell’introduzione a cui il ricorrente, ingegnere civile triennale, chiedeva giudizio.

La sentenza del Consiglio di Stato 686/2012 infatti va oltre, chiarendo che il DPR 328/2001 "non modifica l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione" e che "l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni A e B dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già normativamente definito" e che pertanto "le disposizioni vigenti in tema di attività riservate a ciascuna delle citate professioni, rimangono quelle previste agli artt. 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n° 2537" come richiamato dallo stesso comma 2 dell’art. 1 del DPR 328/2001.

In sostanza la suddivisione nei settori A, B e C operata dal DPR 328/2001, sia per gli ingegneri triennali che per gli ingegneri quinquennali, ha unicamente lo scopo di definire una specializzazione prevalente e non quello (contrariamente a quanto creduto fin'ora) di limitare l'esercizio degli ingegneri post DPR 328/2001 all'interno del settore di specializzazione/prevalenza.

Ciò non rappresenta a priori un rischio di incompetenza dato che è comunque imprescindibile operare sempre con la dovuta responsabilità, capacità ed il rispetto delle regole deontologiche che regolamentano già la nostra professione. In caso contrario si incorrerà nelle tutelari sanzioni disciplinari, civili e penali già regolate dalla normativa vigente, senza che però vi debba essere a priori una limitazione presunta all'intelletto ed alla capacità elaborativa propria dell'essere ingegneri.


  ----> Scarica qui la copia integrale della Sentenza n° 686/2012 del Consiglio di Stato <----


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2 commenti:

  1. Anche io avevo dato un interpretazione pressochè analoga inviando il mese scorso un quesito all'Ordine degli Ingegneri della mia Provincia da cui però non ho avuto ancora risposta.
    Sarebbe molto utile riuscire ad organizzarci tra colleghi in modo da fare fronte comune e sollecitare non solo gli Ordini Provinciali ma lo stesso CNPI a prendere una chiara posizione sull'argomento.
    Fausto Castellucci, Rimini

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  2. Concordo, dopotutto anche il dpr 328 stesso, almeno per quanto riguarda gli appartenenti al settore A, specifica che è loro competenza tutto ciò che la normativa antecedente gli riserva...

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